Approvato in Roma il 24 Novembre 2012 dal XII Congresso Nazionale
TITOLO I
L'UNIONE MONARCHICA ITALIANA
Art. 1 - Definizione
L'Unione Monarchica Italiana è un'Associazione politica, indipendente dai partiti, fondata sulla certezza che l'Istituto Monarchico - per la sua natura giuridica e per il carattere impressogli dalla gloriosa Dinastia Sabauda - costituisce la garanzia più sicura di unità, di libertà e di indipendenza, di giustizia e di progresso nell'ordine e nella solidarietà della società nazionale, la premessa necessaria alla degna partecipazione dell'Italia alla comunità delle Nazioni civili.
L'U.M.I. si rivolge a tutte le italiane e gli italiani che intendono operare nella legalità per conseguire, con il ritorno del Re, il ristabilimento del sistema costituzionale monarchico.
Art. 2 - Direttive d'azione
Per raggiungere i fini dichiarati all'art. 1 l'U.M.I. si propone di conservare e diffondere l'idea monarchica, rafforzando il convincimento della sua necessità ed attualità; di rinsaldare i vincoli di fraternità tra gli Italiani, al di fuori di ogni contesa di parte; di svolgere attività di propaganda e di proselitismo affinché risulti la volontà popolare di ristabilimento della Monarchia costituzionale.
Art. 3 - Emblema
L'emblema dell'U.M.I. è costituito da un nodo di Savoia sormontato dalla Corona Reale.
Art. 4 - Costituzione e sede
L'U.M.I. ha la sede centrale in Roma ed è costituita:
- dagli iscritti;
- dagli Enti aderenti.
Art. 5 - Iscritti
La domanda d'iscrizione all'U.M.I. può essere rivolta ai Club Reali, ai Coordinamenti Provinciali o alla Presidenza Nazionale, dalle cittadine e dai cittadini Italiani residenti in Italia, dagli Italiani tutt’ora residenti nelle terre irredente o Italiani o oriundi Italiani residenti all’estero iscritti o no a movimenti o partiti politici.
Le domande d’iscrizione presentate da cittadini stranieri potranno essere accettate a seguito di esame e ratifica della Segreteria Nazionale.
Essa dura fino a quando l'iscritto non manifesti agli organi competenti la volontà di rinunciarvi.
Gli iscritti sono moralmente impegnati a conformarsi alle direttive dell'U.M.I. Essi hanno uguali diritti e doveri nella partecipazione alla vita associativa. Soltanto gli iscritti di età superiore agli anni diciotto possono accedere alle cariche sociali e sono investiti dell'elettorato attivo e passivo.
Sono previste due categorie di inscritti:
a) Ordinario;
b) Sostenitore;
Per rivestire incarichi nazionali o di vertice regionale dell’Associazione, è necessario essere iscritto “sostenitore”.
Gli iscritti sono tenuti ad essere in regola con il versamento annuale della quota associativa fissata dalla Giunta Nazionale e con la durata di un anno solare. In caso di morosità superiore ai due anni l’Iscritto va considerato decaduto dalle eventuali cariche sociali che ricopre e sospeso dall’elettorato attivo e passivo fino alla regolarizzazione della propria posizione.
Art. 6 - Enti aderenti
Enti aderenti all'U.M.I. sono quelli che, accettando i principi di cui agli artt. 1 e 2, s'impegnano a cooperare con l'U.M.I. Ad essi, con deliberazione del Consiglio Nazionale, viene attribuita la qualifica di «aderenti all'U.M.I.». Tali Enti hanno nel Consiglio e nel Congresso
Nazionale dell'U.M.I. il numero di rappresentanti stabilito dall'accordo di adesione e non superiore a tre.
Gli iscritti che volessero leggere i titoli II, III, IV e V possono richiedere il .pdf integrale dello Statuto via e-mail alla Segreteria nazionale.