Parola di Re
L'UMI è istituita per raccogliere e guidare tutti i monarchici, senza esclusioni, al fine di ricomporre in sè quella concordia discors che è una delle ragioni d'essere della Monarchia e condizione di ogni progresso politico e sociale. Suo compito non è la partecipazione diretta alla lotta politica dei partiti, ma la affermazione e la difesa degli ideali supremi di Patria e libertà, che la mia casa rappresenta.
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L'opinione di Giuseppe Borgioli
I capitoli non detti su Dante
di Giuseppe Borgioli
Il settimo centenario di Dante Aligeri à stato celebrato con la con cerimonie pubbliche e private che hanno giustamente rimarcato la ricorrenza cara alla memoria di ogni Italiano. Dante Alighieri è il padre della Patria politica e della Lingua scritta e parlata. Non Importa se Dante Alighieri come altri grandi sia morto in esilio. In un esilio sofferto e lontano dalla sua Patria, Firenze. L’esilio è una condanna atroce soprattutto per chi vive con il ricordo palpitante di ciò che si è lasciato alle spalle e che non può dimenticare. Non si comprende la poesia della Divina Commedia se non si condivide il dolore del poeta costretto a vivere e morire con la immagine viva della sua Firenze, che lo aveva bandito.
La Figura di Dante ramingo, privato della Patria a cui erano legato gli affetti più cari, deve accrescere in noi la forza della sua poesia che non può ridursi a occasione di semplice rievocazione. Non saranno le declamazioni più o meno esaltate di questo o quel virtuoso della scena teatrale a farci dimenticare quanta sofferenza stia dietro a quei versi.
Dante non ha dato vita solo alla Divina Commedia. Ci sono testi come il De Monarchia che danno alla sua figura una grandezza che nessuna revisione storica può togliergli o ridimensionare.
La grandezza di Dante è unica e va accolta in tutta la sua opera consegnata ai posteri. Oggi tutti sono e le piazze fanno a gara per promuovere le serate dedicate alla poesia di Dante. Meglio così.
I più famosi guitti dello spettacolo ci cimentano con il Sommo Poeta come un pezzo classico del loro repertorio. Quanta sofferenza dietro quei versi che sono vita vissuta. Come non ricordare che la Chiesa cattolica solo nel 1900 tolse il De Monarchia dall’indice dai libri proibiti? Dante sosteneva che solo un Re. l’Imperatore del Sacro Romano Impero, avrebbe potuto frenare l’ingordigia dei Papi e restituire il dominio di Cesare su ciò che è di Cesare.
Quanta acqua à passato sotto il Tevere e oggi possiamo celebrare Dante come poeta o prevalentemente some poeta.
Non ò sempre stato così. Anche questa fa parte dell’attualità di Dante, del nostro bagaglio culturale.
Dante, a suo modo, credeva in una epoca diversa nell’autorità dello Stato, allora dell’Impero. Ci credeva a tal punto da andare incontro all’esilio. La Chiesa di oggi ha riconosciuto la provvidenzialità del Risorgimento e le scomuniche comminate a Vittorio Emanuele II e a Camillo Cavour dobbiamo ritenere che siano cadute nel dimenticatoio. Forse non aveva tutti i torti che riteneva che permanendo un Re in Vaticano, un Re sarebbe stato bene anche a Quirinale.
NAPOLI: 22 MAGGIO 2021
Sabato 22.05.2021, la Giunta Nazionale allargata all'Ufficio di Presidenza si è riunita, per la prima volta in presenza dall'inizio del Covid, alle ore 10:30 nella sede di Napoli dell'Associazione. Si è discusso e si sono cominciate ad organizzare le future attività dell'Associazione, soprattutto per quanto riguarda le attività dal vivo sul territorio, con la speranza che le migliori condizioni della Nazione permettano un allegerimento delle disposizioni governative. Contemporaneamente si continua con le altre iniziative che l'associazione non ha mai smesso di portare avanti prima e durante la pandemia. Confidando nella fine di questo periodo buio si riparte più spediti di prima.
Occorre ricordare alla Corte costituzionale che il Parlamento è sovrano, anche quando “omette” di riconoscere presunti “diritti”
di Salvatore Sfrecola
( tratto da www.unsognoitaliano.eu)
Come è accaduto per i suoi predecessori, anche la relazione di Giancarlo Coraggio, Presidente della Corte costituzionale, sull’attività della Consulta nel 2020, non è stata esente da critiche. Per aver voluto, dinanzi alle massime cariche dello Stato, richiamare la politica, e per essa il Parlamento, all’esigenza di legiferare in materie che, a giudizio della Corte, sarebbero rimaste esenti da regolamentazione nei termini che la “sensibilità” dell’opinione pubblica richiederebbe.È una evidente invasione di campo, assolutamente inammissibile che, pur essendo ricorrente da alcuni anni, sia pure con diversa accentuazione, dobbiamo contrastare in nome del principio, cardine della democrazia rappresentativa, secondo il quale spetta al Parlamento, espressione della sovranità popolare, disciplinare ciò che è giuridicamente rilevante nei termini che ritiene opportuni. Oppure omettere di intervenire. E non è consentito ai giudici, a nessun giudice, neppure al Giudice delle leggi, dare indicazioni al legislatore. Per Alfredo Mantovano, ad esempio, magistrato, già senatore e Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, intervistato per La Verità da Alessandro Rico, è una anomalia che i Giudici della Corte costituzionale si ritengano “sensori della coscienza sociale” ed indichino quali siano i diritti “che meritano tutela”. Che sono tali, cioè diritti, solo quando la legge li identifica. Riassume: “il pensiero è il seguente: io, giudice, mi sono formato con precisi riferimenti ideali – non voglio dire ideologici – e, su questa base, ritengo che il corpo sociale abbia determinate esigenze. Solo che l’interprete di tali esigenze del corpo sociale è chi, dal corpo sociale stesso, riceve i voti per decidere. I giudici della Corte costituzionale, invece, non sono eletti dal popolo. Sta qui il cortocircuito: c’è un’autoinvestitura come sensori sociali, mentre la Costituzione delimita il perimetro dell’intervento della Corte”. Credo che anche il Barone di Montesquieu, l’autore della teoria della separazione dei poteri, fulcro dei moderni ordinamenti costituzionali, riterrebbe assolutamente impropria questa sollecitazione della Consulta nei confronti del Parlamento. Il quale, secondo Mantovano, dovrebbe reagire e dire alla Corte, senza mezzi termini, di mantenersi “nei limiti delle sue prerogative”. Perché tra le scelte che un Parlamento può compiere, come già detto, c’è anche quella di non legiferare. Giudicheranno, poi, gli elettori, nelle urne, se tale decisione merita il loro apprezzamento, cioè, per dirla con il linguaggio di Palazzo della Consulta, se gli eletti hanno condiviso la “sensibilità” popolare. Stupisce, dunque, che i Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, presenti alla lettura della relazione del Presidente Coraggio, non abbiano garbatamente fatto osservare che spetta alle assemblee da essi presiedute decidere il da farsi, che l’ideologia politica non debba albergare nell’antico palazzo di piazza del Quirinale dove ha sede la Consulta. E che, se questo avviene, è effetto di una crescente immissione nel Collegio dei Giudici di personalità di spiccata formazione politica.È un fatto sotto gli occhi di tutti che i giudici eletti dal Parlamento e quelli nominati dal Presidente della Repubblica hanno sempre più spesso una pregressa, rilevante militanza partitica, capace di segnare la personalità di chiunque a lungo abbia soggiornato nei palazzi del potere. Per non fare torto a nessuno valga l’esempio del Giudice costituzionale Giuliano Amato, illustre costituzionalista, autore di pubblicazioni alle quali personalmente ricorro di frequente; è stato Presidente del Consiglio, Ministro del Tesoro, dell’interno e delle riforme istituzionali. Ed è stato vice segretario generale del Partito Socialista Italiano. E mi chiedo, ma credo se lo chieda qualunque cittadino, come possa un politico a tutto tondo non essere influenzato dalle idee e dagli ideali perseguiti per decenni con rilevante impegno politico e non senta imbarazzo nel giudicare della legittimità costituzionale di una normativa la quale potrebbe essere stata approvata da una maggioranza parlamentare diversa o, forse, opposta a quella nella quale ha militato, soprattutto quando sono in discussione valori costituzionalmente rilevanti. So che una persona perbene, intellettualmente onesta, tende a distaccarsi e, a volte, ci riesce. Ma se è relativamente facile nella interpretazione della legge, e non lo è neppure in quel caso, come vedremo, considerato l’indirizzo interpretativo che ha travolto i tradizionali canoni ermeneutici, il problema si pone soprattutto quando si fa riferimento, come ha scritto il Presidente Coraggio, alla “particolare rilevanza” che assumono “quei settori in cui i valori espressi dalle norme costituzionali sono più soggetti alla pressione dell’evolversi della realtà etico-sociale: non si deve infatti dimenticare che, nella maggior parte dei casi, nelle norme fondamentali dei primi dodici articoli della Costituzione, e in genere in quelle contenute nel Titolo I, sono appunto i “valori” che vengono in gioco; e si tratta, spesso, degli stessi valori che sono oggetto della normativa e della giurisprudenza sovranazionale: il lavoro e la sua tutela in caso di licenziamento (sentenza n. 150), la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori (sentenze n. 102, n. 145, n. 127 e n. 230), i diritti e i doveri delle coppie omosessuali, la genitorialità biologica e legale, la procreazione medicalmente assistita; così come le situazioni soggettive che vengono in rilievo di fronte alla complessa, stratificata e a tratti disomogenea legislazione sull’esecuzione carceraria ed extra muraria delle pene, oggetto di una incessante attività della Corte di adeguamento ai precetti costituzionali e, in particolare, all’articolo 27 della Costituzione (sentenze n. 18, n. 32, n. 74, n. 97 e n. 113). È specialmente in questi àmbiti – è l’opinione del Presidente Coraggio – che viene in evidenza il problema del rapporto con il legislatore, problema che da sempre costituisce un aspetto delicato del sindacato di costituzionalità e che del resto era stato sottolineato da autorevoli esponenti dell’Assemblea costituente. La consapevolezza di questo limite è una stella polare nell’attività giurisdizionale della Corte, cui si impone il rispetto delle prerogative del Parlamento, quale «“interprete della volontà della collettività […] chiamato a tradurre […] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale”» (sentenza n. 230 sul riconoscimento della omogenitorialità). È per questo che in passato la Corte è intervenuta sulla legislazione con sentenze additive – introducendo così una nuova norma – solo nei casi tradizionalmente qualificati a “rime obbligate”, in cui, cioè, vi era un’unica soluzione idonea a rimuovere gli accertati vulnera alla Costituzione. Al contrario, in presenza di una pluralità di opzioni normative, la Corte adottava pronunce di inammissibilità, limitandosi poi a formulare i cosiddetti moniti, in sostanza inviti o esortazioni all’intervento del legislatore”. Moniti, inviti ed esortazioni che costituiscono una risalente invasione di campo nello spazio riservato alla discrezionalità del legislatore, come ha detto Mantovano. Per cui si confondono “desideri”, che è sempre legittimo esprimere, con “diritti” da riconoscere, come se esistessero in una sorta di diritto “naturale” in attesa di diventare vigenti, quando saranno previsti dal diritto “positivo”. Sono, comunque temi per il legislatore ai quali il Giudice delle leggi si può avvicinare solamente con estrema prudenza, eventualmente per rilevare distonie nella regolamentazione, non per sollecitare una soluzione né tantomeno per dare un termine al legislatore per provvedere. Che è questione di merito, che spetta al Parlamento affrontare e definire, anche omettendo di legiferare. Mi ripeto ma è necessario. Naturalmente questo indirizzo è suggestivo. E se ne impadronisce la politica in contiguità ideologica con la tesi manifestata dalla Consulta. Il Presidente Coraggio, facendo riferimento alle questioni affrontate dalla Corte nel corso dell’anno passato, ha sostenuto che “Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: “posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio” […]». Ne risulta il duplice impegno volto, da una parte, ad assicurare una pronta ed efficace tutela al diritto o al valore leso e, dall’altra, a trovare indicazioni nel quadro normativo vigente: la soluzione deve, cioè, potersi ricavare dal sistema e, se possibile, da previsioni già rinvenibili nell’ordinamento, in modo da assicurarne la coerenza con la logica seguita dal legislatore (sentenza n. 113). È proprio in relazione a questa ultima esigenza che, in mancanza di punti di riferimento normativi e in presenza di interventi complessi e articolati, la Corte si è sentita obbligata a privilegiare il naturale intervento del legislatore, ricorrendo alla tecnica processuale della incostituzionalità “prospettata”: all’accertamento della contrarietà a Costituzione della norma censurata fa seguito non già la contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale ma il rinvio a una nuova udienza per l’esame del merito, dando tempo così al legislatore di disciplinare la materia”. Immagino che il Barone di Montesquieu inorridisca ancora una volta. Come chi ritiene che la “certezza del diritto” e la conseguente regola che “la legge è uguale per tutti” sia un canone di civiltà giuridica da sempre negli ordinamenti liberali. Non è così per tutti, perché da tempo si è cominciato col contestare le tradizionali regole dell’interpretazione, come indicate dall’art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale” secondo il quale “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Macché, è il giudice che crea il diritto. Così per Paolo Grossi, storico del diritto e già Presidente della Corte costituzionale, “puntare sul diritto come ordinamento significa spostare l’asse portante dell’ordine giuridico fuori dalla testa di Giove, ossia del legislatore, sottrarla a un soggettivismo accanito fino a ricomprendere e valorizzare quella dimensione oggettiva, sociale economica culturale, che il diritto stesso è chiamato a ordinare e con cui si deve fare i conti se non vuole arrivare alle aberranti conclusioni di un nichilismo a-contenutistico”. E aggiunge: “fare i conti con la società significa fare i conti con la storia… Il diritto si legittima solo in quanto sia espressivo delle ideali fondazioni con cui una civiltà si è costruita storicamente”. Ed “ecco che l’ imputazione alla società e alla complessità delle forze sociali più che a un apparato di potere, crea la conseguenza immediata della riscoperta di un sostanziale pluralismo giuridico, perché si raggiunge lo svincolo da quella immedesimazione col potere politico ritenuta necessaria nell’ordine borghese”. E sostiene che “l’interprete che recupera il suo carattere attivo, specchio e coscienza di esigenze che possono non essere identiche a quelle pressanti al momento della produzione della norma. L’Interprete si trasforma nella garanzia della storicizzazione della norma”. Le conclusioni sono nel senso che “abbiamo il dovere di dubitare, fondatissimamente, di quel principio di gerarchia delle fonti che… ci veniva insegnato come un dogma., come non ha più rispondenza dell’articolo 12 delle preleggi rimasto all’interno del testo del Codice civile come reliquia di passate credenze lucidamente oggi considerate come mitologiche” (Storicità del diritto, Lezione magistrate tenuta all’Università degli studi di Napoli Federico II, Jovene editore, Napoli, 2006, 16-22).Manifesto sconcerto grande. Ora non è dubbio che il legislatore possa, anzi debba, provvedere a modificare la norma in coerenza alla mutata sensibilità della società, ma non può essere il giudice o l’interprete colui che stabilisce la norma vigente, perché tante sarebbero le interpretazioni quanti sono i giudici e gli interpreti. E questo, con buona pace del Prof. Grossi, è sicuramente fonte di incertezza del diritto, di ingiustizia gravissima.Per Grossi, infatti, “referente necessario del diritto è soltanto la società”. Spiega meglio: “il diritto nasce prima delle regole, il diritto è già nella società auto-ordinatesi”.(Prima lezione di diritto, Laterza, Bari, 2003, 24). La declinazione del diritto in termini casistici, sostiene Giuseppe Valditara, ordinario di diritto romano a Torino, “affidando la individuazione della norma alla sentenza del giudice, insieme con il tendenziale abbandono della generalità e astrattezza della regola, rischiano di riprodurre gli inconvenienti che proprio il Grossi addebita al “diritto comune”: la particolarizzazione, la frammentazione, l’incertezza della disciplina giuridica e dunque la diseguaglianza di trattamento, con una stratificazione enorme di pareri e decisioni spesso contrastanti” (Giudici e legge, Pagine editore, Roma, 2015, 129).Argomenti per discutere di un tema fondamentale in una società democratica.
L'opinione di Giuseppe Borgioli
IL VIRUS DENTRO IL SISTEMA
di Giuseppe Borgioli
I riflettori sembrano spegnersi sulla pandemia lasciando la scia di dolore e di recriminazione, chi piange i morti, chi sperava o contava che le cose andassero diversamente, chi si appresta a trascorrere una estate finalmente fuori dall’ incubo di un virus che mieteva vittime senza spiegazione. Il tunnel lascia intravedere la luce dell’uscita verso la vita. Il ricordo dei giorni della pandemia chiusi in casa è – come giusto e umano- un evento triste del passato che tutti ci siamo gettati alla spalla con la speranza che non ha mai abbandonato il popolo Italiano anche nei momenti più cupi della sua storia. Ma il virus è all’interno delle istituzioni della repubblica, corrode ancora la fiducia dei cittadini e per debellarlo non ci sono vaccini. Bisognerebbe prendere coscienza del nostro male interno e non affidarci alle parole di circostanza che ci vengono servite complici gli organi di informazione che fanno di tutto per tranquillizzarci e parlano d’altro.
Un sistema politico che si appella alla libertà deve rispecchiarsi in una Magistratura che non lasci dubbio sulla sua capacità di amministrare la giustizia. Una volta si diceva che la Monarchia si regge sull’onore dei Principi e sulla virtù dei Magistrati di rendere giustizia nelle aule dei tribunali.
Cosa sta accadendo nelle aule dei tribunali e nel Consiglio Superiore della Magistrature, l’organo di autogoverno, è sotto gli occhi di tutti.
È solo questione della degenerazione del sistema correntizio che si è impossessato del sistema giudiziario in tutti i gangli? Abbiamo qualche dubbio in proposito.
Siamo certi che gran parte dei Magistrati usciti dai concorsi sono persone degne che sono dotati di senso dello stato e cercano di rendere onore a ciò che sono chiamati a rappresentare.
Ma c’è qualcosa che non funziona, che è molto più importante della pandemia e che non si risolve con una delle tante riforme in cantiere.
La buona volontà non basta. La storia della repubblica dimostra che non è con l’aumento degli organici o con la semplificazione delle carriere che si ottiene un risultato apprezzabile. Non sarà un caso che il corpo dei Magistrati restò sostanzialmente ordinamento al Re e abbracciò l’ordinamento repubblicano con lo stesso spirito di servizio. Altri tempi sospirerà, qualcuno. Altri tempi e altre istituzioni. E non è un caso che la crisi più grave della repubblica abbia come bersaglio i Magistrati e la loro quotidiana amministrazione della giustizia. Il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è ancora, quasi a testimonianza dell’architettura regia, il presidente della repubblica che si trova alla vigilia della scadenza del suo mandato, alle soglie del semestre bianco.
Il presidente Matterella pensa di poter lasciare la Magistratura in queste condizioni, senza dire una parola o lavandosi le meni con l’ennesima riformetta compromissoria? Ciò vuol forse dire che la condizione dei Magistrati è meno grave della pandemia che ha causato tanti lutti?