di Salvatore Sfrecola
( tratto da www.unsognoitaliano.eu)
Come è accaduto per i suoi predecessori, anche la relazione di Giancarlo Coraggio, Presidente della Corte costituzionale, sull’attività della Consulta nel 2020, non è stata esente da critiche. Per aver voluto, dinanzi alle massime cariche dello Stato, richiamare la politica, e per essa il Parlamento, all’esigenza di legiferare in materie che, a giudizio della Corte, sarebbero rimaste esenti da regolamentazione nei termini che la “sensibilità” dell’opinione pubblica richiederebbe.È una evidente invasione di campo, assolutamente inammissibile che, pur essendo ricorrente da alcuni anni, sia pure con diversa accentuazione, dobbiamo contrastare in nome del principio, cardine della democrazia rappresentativa, secondo il quale spetta al Parlamento, espressione della sovranità popolare, disciplinare ciò che è giuridicamente rilevante nei termini che ritiene opportuni. Oppure omettere di intervenire. E non è consentito ai giudici, a nessun giudice, neppure al Giudice delle leggi, dare indicazioni al legislatore. Per Alfredo Mantovano, ad esempio, magistrato, già senatore e Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno, intervistato per La Verità da Alessandro Rico, è una anomalia che i Giudici della Corte costituzionale si ritengano “sensori della coscienza sociale” ed indichino quali siano i diritti “che meritano tutela”. Che sono tali, cioè diritti, solo quando la legge li identifica. Riassume: “il pensiero è il seguente: io, giudice, mi sono formato con precisi riferimenti ideali – non voglio dire ideologici – e, su questa base, ritengo che il corpo sociale abbia determinate esigenze. Solo che l’interprete di tali esigenze del corpo sociale è chi, dal corpo sociale stesso, riceve i voti per decidere. I giudici della Corte costituzionale, invece, non sono eletti dal popolo. Sta qui il cortocircuito: c’è un’autoinvestitura come sensori sociali, mentre la Costituzione delimita il perimetro dell’intervento della Corte”. Credo che anche il Barone di Montesquieu, l’autore della teoria della separazione dei poteri, fulcro dei moderni ordinamenti costituzionali, riterrebbe assolutamente impropria questa sollecitazione della Consulta nei confronti del Parlamento. Il quale, secondo Mantovano, dovrebbe reagire e dire alla Corte, senza mezzi termini, di mantenersi “nei limiti delle sue prerogative”. Perché tra le scelte che un Parlamento può compiere, come già detto, c’è anche quella di non legiferare. Giudicheranno, poi, gli elettori, nelle urne, se tale decisione merita il loro apprezzamento, cioè, per dirla con il linguaggio di Palazzo della Consulta, se gli eletti hanno condiviso la “sensibilità” popolare. Stupisce, dunque, che i Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, presenti alla lettura della relazione del Presidente Coraggio, non abbiano garbatamente fatto osservare che spetta alle assemblee da essi presiedute decidere il da farsi, che l’ideologia politica non debba albergare nell’antico palazzo di piazza del Quirinale dove ha sede la Consulta. E che, se questo avviene, è effetto di una crescente immissione nel Collegio dei Giudici di personalità di spiccata formazione politica.È un fatto sotto gli occhi di tutti che i giudici eletti dal Parlamento e quelli nominati dal Presidente della Repubblica hanno sempre più spesso una pregressa, rilevante militanza partitica, capace di segnare la personalità di chiunque a lungo abbia soggiornato nei palazzi del potere. Per non fare torto a nessuno valga l’esempio del Giudice costituzionale Giuliano Amato, illustre costituzionalista, autore di pubblicazioni alle quali personalmente ricorro di frequente; è stato Presidente del Consiglio, Ministro del Tesoro, dell’interno e delle riforme istituzionali. Ed è stato vice segretario generale del Partito Socialista Italiano. E mi chiedo, ma credo se lo chieda qualunque cittadino, come possa un politico a tutto tondo non essere influenzato dalle idee e dagli ideali perseguiti per decenni con rilevante impegno politico e non senta imbarazzo nel giudicare della legittimità costituzionale di una normativa la quale potrebbe essere stata approvata da una maggioranza parlamentare diversa o, forse, opposta a quella nella quale ha militato, soprattutto quando sono in discussione valori costituzionalmente rilevanti. So che una persona perbene, intellettualmente onesta, tende a distaccarsi e, a volte, ci riesce. Ma se è relativamente facile nella interpretazione della legge, e non lo è neppure in quel caso, come vedremo, considerato l’indirizzo interpretativo che ha travolto i tradizionali canoni ermeneutici, il problema si pone soprattutto quando si fa riferimento, come ha scritto il Presidente Coraggio, alla “particolare rilevanza” che assumono “quei settori in cui i valori espressi dalle norme costituzionali sono più soggetti alla pressione dell’evolversi della realtà etico-sociale: non si deve infatti dimenticare che, nella maggior parte dei casi, nelle norme fondamentali dei primi dodici articoli della Costituzione, e in genere in quelle contenute nel Titolo I, sono appunto i “valori” che vengono in gioco; e si tratta, spesso, degli stessi valori che sono oggetto della normativa e della giurisprudenza sovranazionale: il lavoro e la sua tutela in caso di licenziamento (sentenza n. 150), la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori (sentenze n. 102, n. 145, n. 127 e n. 230), i diritti e i doveri delle coppie omosessuali, la genitorialità biologica e legale, la procreazione medicalmente assistita; così come le situazioni soggettive che vengono in rilievo di fronte alla complessa, stratificata e a tratti disomogenea legislazione sull’esecuzione carceraria ed extra muraria delle pene, oggetto di una incessante attività della Corte di adeguamento ai precetti costituzionali e, in particolare, all’articolo 27 della Costituzione (sentenze n. 18, n. 32, n. 74, n. 97 e n. 113). È specialmente in questi àmbiti – è l’opinione del Presidente Coraggio – che viene in evidenza il problema del rapporto con il legislatore, problema che da sempre costituisce un aspetto delicato del sindacato di costituzionalità e che del resto era stato sottolineato da autorevoli esponenti dell’Assemblea costituente. La consapevolezza di questo limite è una stella polare nell’attività giurisdizionale della Corte, cui si impone il rispetto delle prerogative del Parlamento, quale «“interprete della volontà della collettività […] chiamato a tradurre […] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale”» (sentenza n. 230 sul riconoscimento della omogenitorialità). È per questo che in passato la Corte è intervenuta sulla legislazione con sentenze additive – introducendo così una nuova norma – solo nei casi tradizionalmente qualificati a “rime obbligate”, in cui, cioè, vi era un’unica soluzione idonea a rimuovere gli accertati vulnera alla Costituzione. Al contrario, in presenza di una pluralità di opzioni normative, la Corte adottava pronunce di inammissibilità, limitandosi poi a formulare i cosiddetti moniti, in sostanza inviti o esortazioni all’intervento del legislatore”. Moniti, inviti ed esortazioni che costituiscono una risalente invasione di campo nello spazio riservato alla discrezionalità del legislatore, come ha detto Mantovano. Per cui si confondono “desideri”, che è sempre legittimo esprimere, con “diritti” da riconoscere, come se esistessero in una sorta di diritto “naturale” in attesa di diventare vigenti, quando saranno previsti dal diritto “positivo”. Sono, comunque temi per il legislatore ai quali il Giudice delle leggi si può avvicinare solamente con estrema prudenza, eventualmente per rilevare distonie nella regolamentazione, non per sollecitare una soluzione né tantomeno per dare un termine al legislatore per provvedere. Che è questione di merito, che spetta al Parlamento affrontare e definire, anche omettendo di legiferare. Mi ripeto ma è necessario. Naturalmente questo indirizzo è suggestivo. E se ne impadronisce la politica in contiguità ideologica con la tesi manifestata dalla Consulta. Il Presidente Coraggio, facendo riferimento alle questioni affrontate dalla Corte nel corso dell’anno passato, ha sostenuto che “Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: “posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio” […]». Ne risulta il duplice impegno volto, da una parte, ad assicurare una pronta ed efficace tutela al diritto o al valore leso e, dall’altra, a trovare indicazioni nel quadro normativo vigente: la soluzione deve, cioè, potersi ricavare dal sistema e, se possibile, da previsioni già rinvenibili nell’ordinamento, in modo da assicurarne la coerenza con la logica seguita dal legislatore (sentenza n. 113). È proprio in relazione a questa ultima esigenza che, in mancanza di punti di riferimento normativi e in presenza di interventi complessi e articolati, la Corte si è sentita obbligata a privilegiare il naturale intervento del legislatore, ricorrendo alla tecnica processuale della incostituzionalità “prospettata”: all’accertamento della contrarietà a Costituzione della norma censurata fa seguito non già la contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale ma il rinvio a una nuova udienza per l’esame del merito, dando tempo così al legislatore di disciplinare la materia”. Immagino che il Barone di Montesquieu inorridisca ancora una volta. Come chi ritiene che la “certezza del diritto” e la conseguente regola che “la legge è uguale per tutti” sia un canone di civiltà giuridica da sempre negli ordinamenti liberali. Non è così per tutti, perché da tempo si è cominciato col contestare le tradizionali regole dell’interpretazione, come indicate dall’art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale” secondo il quale “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Macché, è il giudice che crea il diritto. Così per Paolo Grossi, storico del diritto e già Presidente della Corte costituzionale, “puntare sul diritto come ordinamento significa spostare l’asse portante dell’ordine giuridico fuori dalla testa di Giove, ossia del legislatore, sottrarla a un soggettivismo accanito fino a ricomprendere e valorizzare quella dimensione oggettiva, sociale economica culturale, che il diritto stesso è chiamato a ordinare e con cui si deve fare i conti se non vuole arrivare alle aberranti conclusioni di un nichilismo a-contenutistico”. E aggiunge: “fare i conti con la società significa fare i conti con la storia… Il diritto si legittima solo in quanto sia espressivo delle ideali fondazioni con cui una civiltà si è costruita storicamente”. Ed “ecco che l’ imputazione alla società e alla complessità delle forze sociali più che a un apparato di potere, crea la conseguenza immediata della riscoperta di un sostanziale pluralismo giuridico, perché si raggiunge lo svincolo da quella immedesimazione col potere politico ritenuta necessaria nell’ordine borghese”. E sostiene che “l’interprete che recupera il suo carattere attivo, specchio e coscienza di esigenze che possono non essere identiche a quelle pressanti al momento della produzione della norma. L’Interprete si trasforma nella garanzia della storicizzazione della norma”. Le conclusioni sono nel senso che “abbiamo il dovere di dubitare, fondatissimamente, di quel principio di gerarchia delle fonti che… ci veniva insegnato come un dogma., come non ha più rispondenza dell’articolo 12 delle preleggi rimasto all’interno del testo del Codice civile come reliquia di passate credenze lucidamente oggi considerate come mitologiche” (Storicità del diritto, Lezione magistrate tenuta all’Università degli studi di Napoli Federico II, Jovene editore, Napoli, 2006, 16-22).Manifesto sconcerto grande. Ora non è dubbio che il legislatore possa, anzi debba, provvedere a modificare la norma in coerenza alla mutata sensibilità della società, ma non può essere il giudice o l’interprete colui che stabilisce la norma vigente, perché tante sarebbero le interpretazioni quanti sono i giudici e gli interpreti. E questo, con buona pace del Prof. Grossi, è sicuramente fonte di incertezza del diritto, di ingiustizia gravissima.Per Grossi, infatti, “referente necessario del diritto è soltanto la società”. Spiega meglio: “il diritto nasce prima delle regole, il diritto è già nella società auto-ordinatesi”.(Prima lezione di diritto, Laterza, Bari, 2003, 24). La declinazione del diritto in termini casistici, sostiene Giuseppe Valditara, ordinario di diritto romano a Torino, “affidando la individuazione della norma alla sentenza del giudice, insieme con il tendenziale abbandono della generalità e astrattezza della regola, rischiano di riprodurre gli inconvenienti che proprio il Grossi addebita al “diritto comune”: la particolarizzazione, la frammentazione, l’incertezza della disciplina giuridica e dunque la diseguaglianza di trattamento, con una stratificazione enorme di pareri e decisioni spesso contrastanti” (Giudici e legge, Pagine editore, Roma, 2015, 129).Argomenti per discutere di un tema fondamentale in una società democratica.
IL VIRUS DENTRO IL SISTEMA
di Giuseppe Borgioli
I riflettori sembrano spegnersi sulla pandemia lasciando la scia di dolore e di recriminazione, chi piange i morti, chi sperava o contava che le cose andassero diversamente, chi si appresta a trascorrere una estate finalmente fuori dall’ incubo di un virus che mieteva vittime senza spiegazione. Il tunnel lascia intravedere la luce dell’uscita verso la vita. Il ricordo dei giorni della pandemia chiusi in casa è – come giusto e umano- un evento triste del passato che tutti ci siamo gettati alla spalla con la speranza che non ha mai abbandonato il popolo Italiano anche nei momenti più cupi della sua storia. Ma il virus è all’interno delle istituzioni della repubblica, corrode ancora la fiducia dei cittadini e per debellarlo non ci sono vaccini. Bisognerebbe prendere coscienza del nostro male interno e non affidarci alle parole di circostanza che ci vengono servite complici gli organi di informazione che fanno di tutto per tranquillizzarci e parlano d’altro.
Un sistema politico che si appella alla libertà deve rispecchiarsi in una Magistratura che non lasci dubbio sulla sua capacità di amministrare la giustizia. Una volta si diceva che la Monarchia si regge sull’onore dei Principi e sulla virtù dei Magistrati di rendere giustizia nelle aule dei tribunali.
Cosa sta accadendo nelle aule dei tribunali e nel Consiglio Superiore della Magistrature, l’organo di autogoverno, è sotto gli occhi di tutti.
È solo questione della degenerazione del sistema correntizio che si è impossessato del sistema giudiziario in tutti i gangli? Abbiamo qualche dubbio in proposito.
Siamo certi che gran parte dei Magistrati usciti dai concorsi sono persone degne che sono dotati di senso dello stato e cercano di rendere onore a ciò che sono chiamati a rappresentare.
Ma c’è qualcosa che non funziona, che è molto più importante della pandemia e che non si risolve con una delle tante riforme in cantiere.
La buona volontà non basta. La storia della repubblica dimostra che non è con l’aumento degli organici o con la semplificazione delle carriere che si ottiene un risultato apprezzabile. Non sarà un caso che il corpo dei Magistrati restò sostanzialmente ordinamento al Re e abbracciò l’ordinamento repubblicano con lo stesso spirito di servizio. Altri tempi sospirerà, qualcuno. Altri tempi e altre istituzioni. E non è un caso che la crisi più grave della repubblica abbia come bersaglio i Magistrati e la loro quotidiana amministrazione della giustizia. Il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è ancora, quasi a testimonianza dell’architettura regia, il presidente della repubblica che si trova alla vigilia della scadenza del suo mandato, alle soglie del semestre bianco.
Il presidente Matterella pensa di poter lasciare la Magistratura in queste condizioni, senza dire una parola o lavandosi le meni con l’ennesima riformetta compromissoria? Ciò vuol forse dire che la condizione dei Magistrati è meno grave della pandemia che ha causato tanti lutti?
di Davide Simone, giornalista (OdG della Toscana) e consulente di comunicazione
Tra i massimi studiosi del condizionamento mentale (l'impropriamente detto "lavaggio del cervello"*), lo psicologo e sociologo ungherse-americano Edgar Schein, vivente, limava le differenze tra i sistemi coercitivi di persuasione adottati dai paesi comunisti e quelli in uso nelle democrazie occidentali. In quest'ultime, è vero, l'azione di indottrinamento non passava e non passa (di solito) dal ricorso alla violenza, dalla privazione della libertà, dall'uso di farmaci e dalla tortura, ma poteva e può essere ugualmente pervasivo, invasivo ed efficace. Il Prof. Schein faceva a tal proposito l'esempio delle tecniche di condizionamento impiegate dalle multinazionali, dalle chiese, dalle scuole, dalla psicanalisi, dalle accademie militari, ecc, sostenendo che anche nelle democrazie "le pressioni sociali che si è in grado di generare possono essere così coercitive come le restrizioni fisiche". A cambiare non è, insomma, il "metodo" sic et simpliciter, ma il "contenuto". Specialmente in fasi storiche come quella attuale, il lavoro di Schein è utile per comprendere quanto la propaganda e la comunicazione possano, persino nei paesi liberi e democratici (società "aperte"), interferire in maniera pesantissima sul nostro pensiero e le nostre azioni, senza farcene accorgere. Sempre come rilevava Schein, l'ingresso in un movimento d'opinione polarizzato può del resto, specialmente se si vengono a formare delle "bolle" basate sull' "omofilia" e il "grouping", riprodurre le dinamiche di un contesto fisico illiberale e anti-democratico, con lo sgretolamento o l'annientamento della capacità analitica libera e razionale. L'estremismo e l'irriducibile fermezza di molti "chiusuristi", come di molti dei loro diretti "avversari", ne sono una prova e una dimostrazione plastica.
*Lo scienziato parla di "persuasione coercitiva", sviluppata in tre fasi: "scongelamento" (dell'identità precedente), "cambiamento" e "ricongelamento" (della nuova identità). Schein ha applicato le sue teorie al marketing aziendale, lavorando con numerose multinazionali statunitensi ed europee.Il termine fu in origine coniato dal giornalista, propagandista e agente segreto Edward Hunter (che distingueva tra "brain-washing", lavaggio del cervello, e ""brain-changing", cambiamento del cervello), sulla base di "1984" di George Orwell o delle dichiarazioni di un giovane dissidente cinese che aveva parlato di "hsi nao" ("lava il cervello") riferendosi ai sistemi di condizionamento utilizzati da Pechino.
Riferimenti bibliografici: Massimo Introvigne, "Il lavaggio del cervello: realtà o mito?"; Edgar H. Schein, "The Academic As Artist: Personal and Professional Roots"; Edgar H. Schein con Inge Schneider e Curtis H. Barker, "Coercive Persuasion; A Socio-psychological Analysis of the Brainwashing of American Civilian Prisoners by the Chinese Communists"
Abbruniamo le nostre insegne per il trapasso di S.A.R. il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, consorte di S.M. Elisabetta II del Regno Unito.
S.A.R. il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, consorte di S.M. Elisabetta II del Regno Unito.
di Salvatore Sfrecola
(tratto da: www.unsognoitaliano.eu/2021/04/07/la-gestione-dellemergenza-sanitaria-dimostra-lurgenza-di-rivedere-lordinamento-regionale/ )
Leggo che il Centro Pannunzio, istituzione torinese prestigiosa, che ha come Presidente Chiara Soldati e Direttore Pier Franco Quaglieni, si è espressa a favore dell’abrogazione del titolo V della Costituzione e in difesa dell’Unità d’Italia. Iniziativa quanto mai opportuna mentre siamo invitati su Facebook ad iscriverci alla pagina “Stati Uniti d’Italia”, un progetto che va senz’altro contrastato per difendere, a 160 anni dalla fondazione dello Stato unitario, l’eredità del Risorgimento, oggi più che mai attuale anche in ragione di quel regionalismo becero che mira a spaccare l’Italia ancor più di quanto sia stato fin qui fatto. “La riforma del titolo V va abolita al più presto”, si legge sul sito del Centro Pannunzio che lancia l’idea di un referendum abrogativo. Ricorda che il Centro, già oltre un anno fa, aveva riflettuto sui limiti del regionalismo che compiva nel 2020 cinquant’anni. “La pandemia, si legge ancora, ha quasi impedito i festeggiamenti programmati stoltamente in modo autocelebrativo, senza una riflessione storica o almeno storico-politica seria. Le Regioni a statuto ordinario si sono rivelate un sostanziale errore che era previsto dalla Costituzione (uno dei limiti di quel testo) e che la saggezza della Dc centrista aveva evitato all’Italia. Esse si sono rivelate uno spreco enorme di denaro pubblico con la creazione di una pletorica burocrazia regionale che si è aggiunta a quella statale. Inoltre esse non hanno affatto avvicinato lo Stato al cittadino, come era stato promesso”. In effetti, i limiti del regionalismo sono stati ampiamente denunciati in questi anni, in particolare dopo la revisione del Titolo V che all’art. 117, comma 4 (“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento afd ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”) ha fatto delle regioni il legislatore generale relegando lo Stato in un’area limitata così negando anche il ruolo di centro unificatore della politica. Ricorda ancora il Centro Pannunzio come il “federalismo sognato da Cattaneo durante il Risorgimento era un’utopia non compatibile con la storia italiana caratterizzata da secoli di divisioni. Cattaneo guardava alla Svizzera, una realtà non confrontabile sotto nessun punto di vista. Occorreva alla formazione dello Stato in Italia o una monarchia unitaria o una repubblica di tipo mazziniano, altrettanto unitario. Cattaneo, aggiunge il documento del Centro, era un affascinante intellettuale, ma del tutto incapace di fare i conti con la realtà, malgrado la sua cultura “politecnica“. Solo ad un altro utopista abbastanza velleitario come Salvemini, un caso di giacobinismo professorale, come venne detto, Cattaneo apparve un realista a cui guardare per vincere le utopie ideologiche del marxismo”. Sottolinea ancora il Centro Pannunzio come in sede di Assemblea Costituente “le regioni nacquero non tanto da un federalismo minoritario, quanto piuttosto da certo spirito antiunitario e antirisorgimentale soprattutto ben presente nella Dc, erede del partito popolare di don Sturzo e nell’azionismo che si richiamava a Cattaneo. Comunisti e socialisti si rivelarono inizialmente contrari perché videro le Regioni come una minaccia allo Stato unitario. Altrettanto contrarie le forze liberali che sotto diverse denominazioni erano presenti all’Assemblea Costituente, sia pure in netta minoranza. Il Titolo V della Costituzione nacque da una serie di compromessi e stabilì un regionalismo lontano dalle follie visionarie di Emilio Lussu, erede del partito sardo d’Azione, una delle figure più nefaste della politica e della cultura italiana che finì la sua variegata esperienza politica al servizio del PCI. Nel clima della Costituente era ben presente il Separatismo siciliano di Finocchiaro Aprile e dei gravi pericoli da esso rappresentati. Il regionalismo venne anche visto come una scelta contraria allo Stato nato dal Risorgimento perché la maggioranza della Costituente era formata da forze estranee o nettamente contrarie al moto risorgimentale”. Analisi assolutamente condivisibile. Le forze politiche di maggioranza presenti nell’Assemblea Costituente erano eredi di una cultura del tutto estranea al pensiero risorgimentale che, non va mai dimenticato, era animato da uno spirito unitario straordinario. Non a caso Domenico Fisichella scrive del “miracolo del Risorgimento”. Infatti mai in altro momento della storia d’Italia negli uomini che operarono per la formazione dello Stato unitario le particolarità furono superate nell’ottica della necessità storica di “fare l’Italia”. È sufficiente ricordare come Giuseppe Mazzini avesse scritto al Re Carlo Alberto e successivamente al figlio Vittorio Emanuele II dicendosi pronto a cooperare purché l’Italia divenisse una. I pericoli del regionalismo in una Italia dai 1000 campanili, dove le popolazioni erano abituate da secoli a non guardare al di là dei confini del regno o del principato, erano immaginabili gli effetti negativi dell’egoismo municipale anche per essere alimentato da storie locali ricche soprattutto di arte e cultura letteraria. E difatti le regioni furono istituite solamente nel 1970 quando lo pretesero socialisti e repubblicani, nonostante il pessimo esempio del regionalismo siciliano dotato di straordinari poteri, ordinamento la cui specialità, tuttavia, non ha concorso al miglioramento degli standard di benessere nell’isola. Sta di fatto che, a seguito dell’espansione della Lega di Umberto Bossi che promuoveva un federalismo demagogico, a tratti apertamente indipendentista (ricordiamo la denominazione del Gruppo parlamentare della Camera “per l’indipendenza della Padania”), espressione degli umori di talune comunità convinte contestatrici del potere centrale, soprattutto fiscale, ed in vista delle elezioni legislative del 2001 i partiti di centro-sinistra, nel tentativo, che si dimostrerà maldestro, di contenere il Centrodestra che si riteneva, come sarebbe stato, vincitore delle elezioni, promossero una riforma del titolo V che ampliò i poteri delle Regioni e degli enti locali attribuendo materie particolarmente sensibili, come quella della “tutela della salute”, alla legislazione concorrente, così dando vita ad una artificiosa distinzione tra norma di principio e norma di dettaglio che ha reso evanescente la linea di confine tra le rispettive competenze di Stato e Regioni. Assegnando alle regioni l’organizzazione e gestione dei relativi servizi si è dato vita a 21 sistemi sanitari diversi con conseguente disomogeneità nella erogazione dei servizi. Pressate dalle richieste provenienti da settori ritenuti politicamente vicini ai partiti che esprimevano le giunte regionali queste hanno speso privilegiando il consenso dei pochi anziché degli utenti. Ed è così che la sanità regionale ha privilegiato ora le strutture ora la carriera del personale medico con una distribuzione dei presidi territoriali spesso assurde, senza un sistema di intervento capace di garantire le prestazioni richieste, soprattutto nei casi di speciale urgenza. D’altra parte la materia sanitaria è l’unica vera risorsa regionale, pari all’80-85% del bilancio. Solo nella sanità, dunque, i partiti al governo della giunta possono soddisfare le esigenze del loro elettorato. Il Centro Pannunzio ricorda una nota profezia del Segretario del Partito Liberale Italiano, Malagodi il quale aveva previsto la “finanza allegra” delle Regioni. Che, infatti, ha dato luogo a clamorosi scandali proprio nel settore della sanità, con la definizione di carriere e trattamenti economici, nonché nell’acquisto di beni e servizi. Anche i consiglieri regionali si sono in molte realtà segnalati per aver posto a carico delle disponibilità assicurate ai rispettivi gruppi consiliari di spese assolutamente non riconducibili ad esigenze della gestione politica dei gruppi. Da ultimo, la gestione dell’emergenza sanitaria ha dato dimostrazione della evidente incapacità organizzativa ed operativa delle amministrazioni regionali, esplosa proprio in occasione della somministrazione dei vaccini che ha rivelato gravissime lacune soprattutto nelle realtà periferiche che sono una caratteristica di questo Paese costituito da migliaia di piccoli borghi dai quali molto spesso è stato difficile raggiungere il centro vaccinale, soprattutto per le persone di età avanzata, quelle più “fragili” che sarebbe stato necessario sovvenire prioritariamente. È emerso in modo evidente il protagonismo e l’incapacità di molti presidenti di regione autoqualificatisi “governatori” che, in uno agli errori del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha creato una confusione istituzionale con effetti devastanti sulla gestione della risposta alla pandemia da Covid-19. Effetto anche di una classe politica di estrema modestia che a livello regionale diventa ancor più inadeguata. Nel contempo la Conferenza Stato – Regioni, che dovrebbe assicurare il raccordo tra competenze statali e regionali, si è rivelata una quasi inutile cassa di risonanza di conflitti che spesso si sono riversati sulla Corte costituzionale. Sarebbe urgente, dunque, che il Parlamento ponesse mano alla revisione del Titolo V, restituendo allo Stato i suoi poteri naturali, ponendolo al centro dell’ordinamento e titolare della funzione legislativa.Oggi neppure le sinistre, che la vollero, difendono la riforma del Titolo V del 2001. Eppure la politica non prende l’iniziativa. Per il Partito Democratico che ha sulla coscienza la riforma del Titolo V sono prioritari lo ius soli e il voto ai sedicenni, a dimostrazione della lontananza di questo, come di altri partiti, dal sentire della gente. A 160 anni dalla proclamazione dello Stato unitario, che fu il risultato dello straordinario impegno di uomini di pensiero e d’azione, oggi l’Italia rischia di tornare indietro, per calcoli miserevoli e antistoriche battaglie che vorrebbero rivendicare inesistenti glorie politiche ed economiche, come i cosiddetti neoborbonici, o una vocazione mitteleuropea che contrasta nettamente con l’intelligente visione mediterranea di uomini nati in regioni prive di mare, come il piemontese Camillo di Cavour e l’aostano Federico Chabod. Il grande statista vedeva l’Italia un grande promontorio sul mare che avrebbe fatto del nostro Paese la porta dell’Europa sul Medio e l’Estremo oriente, per lo storico, finalmente unificata, “l’Italia cessava di essere oggetto di storia, ma diventava essa stessa soggetto attivo; da terreno di battaglia, contendente, protagonista attivo delle vicende europee. Poco o molto che fosse (…) il giovane regno doveva necessariamente nutrire anch’esso aspirazioni mediterranee”. Chabod fissava così – scrive Limes – nella marittimità la condizione onde evolvere l’Italia da magnifica preda contesa tra le potenze continentali a stato unitario indipendente, per tale costretto alla geopolitica propria, non alla mera imitazione delle altrui. Se poi l’obbligo di solcare le onde risuona dalle Alpi, vale doppio. A conferma che non è necessario nascere in stanza con vista mare per sentirsi marittimi”. Altro che Stati Uniti d’Italia. Gente che invece di vedere il gravissimo pericolo che abbiamo di fronte e che si è già rivelato causa di danni molto gravi (pensiamo ai vaccini) ritiene di rifare la verginità politica ai propri partiti con proposte che la gente non comprende. Siamo all’assurdo che neanche più la Lega è per il federalismo. Ci fu una Lega persino secessionista, quella che suggerì la furbizia della riforma del titolo V, una colpa storica che la pandemia ha fatto comprendere anche alle anime candide o ai filibustieri che vogliono un’Italia divisa e conflittuale.Nella politica parolaia dei partiti è il momento di promuovere un referendum abrogativo per ristabilire regole di buon senso rispettose dell’interesse nazionale, secondo l’“idea di Nazione“ di cui scrisse magistralmente Federico Chabod che abbiamo appena ricordato. Con l’occasione andrebbero anche riviste le regole delle regioni a “statuto speciale”, a cominciare proprio dalla Sicilia, che si sono rivelate una sorta di stato nello Stato che non ha più una giustificazione storica. Ma sono fonte di sperpero di denaro pubblico, di favoritismi e di inefficienza.
ITALIA... E LA MONARCHIA.
Se leggiamo l'art. 139 della Costituzione vigente, notiamo come esso affermi l'impossibilità, attraverso una legge di revisione costituzionale, di modificare la forma di governo repubblicana e pervenire ad una restaurazione della monarchia. L'azionabilità del procedimento dell'art. 138 del Testo fondamentale é preclusa in base alla tesi secondo la quale la repubblica non era sorta e non esisteva in virtù della Costituzione, ma dalla decisione del corpo elettorale manifestata in occasione del referendum istituzionale 02 giugno 1946. Non é questa la sede per discutere in merito alla regolarità delle operazioni elettorali, tuttavia l'argomentazione di cui sopra appare contestabile. In primo luogo, la consultazione referendaria si pone semplicemente come un fatto esterno legittimante semmai l'esercizio del potere costituente, il quale si é esaurito con l'approvazione della Costituzione il 22 dicembre 1947. In secondo luogo, in ragione di questo presupposto, l'art. 139, non venendo ad assumere un valore giuridico superiore a quello di qualsiasi altra disposizione costituzionale, non esclude il ricorso alla procedura revisoria ex art. 138. Come ben insegna Biscaretti Di Ruffia "quando la procedura stabilita dalla Costituzione per l'emendamento delle sue norme sia stata rispettata, nessun anello della catena della sua continuità giuridica risulterà mancante: nessuno hiatus, quindi, si sarà venuto a formare e l'evoluzione delle forme costituzionali avrà potuto svolgersi senza quelle scosse brusche, e sempre dannose, che sono rappresentate dalle instaurazioni di fatto, siano esse antigiuridiche o semplicemente agiuridiche". Ne consegue, pertanto, che una modifica della forma di governo in senso monarchico dovrebbe soggiacere ad un doppio grado di attività normativa: il primo, volto ad abrogare la disposizione dell'art. 139; il secondo, la nuova disciplina della materia precedentemente dichiarata intangibile. All'obiezione mossa da una parte autorevole della dottrina e accolta anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 480/1989 circa la "non modificabilità in perpetuo del nuovo ordine repubblicano", si può replicare che la sua abrogazione non si identifica per l'oggetto con la revisione strictu sensu della forma istituzionale. Detto in altri termini, l'art. 139 può spiegare il suo effetto sull'iniziativa della revisione della forma repubblicana e, pertanto, quale limite espresso, rendere incostituzionale qualsiasi legge che tale revisione contempli, ma non può inibire l'abrogazione pura e semplice ad opera di una legge di revisione che rispetti l'iter aggravato dell'art. 138. In terzo ed ultimo luogo, un eccessivo irrigidimento del Testo costituzionale implicherebbe un pre-giudizio, dogmaticamente assunto, per cui una forma di governo monarchico non sarebbe in grado di fronteggiare le imprevedibili pretese future della realtà sociale, relegando "autoritativamente" questo compito ad un modello di stampo repubblicano.
Cav. Dott. Matteo Pio Impagnatiello (Componente del Comitato scientifico di Unidolomiti)
Prof. Daniele Trabucco (Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico).