Parola di Re
L'UMI è istituita per raccogliere e guidare tutti i monarchici, senza esclusioni, al fine di ricomporre in sè quella concordia discors che è una delle ragioni d'essere della Monarchia e condizione di ogni progresso politico e sociale. Suo compito non è la partecipazione diretta alla lotta politica dei partiti, ma la affermazione e la difesa degli ideali supremi di Patria e libertà, che la mia casa rappresenta.
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La nazione italiana: prove ed evidenze
di Davide Simone
Tra l'800 e i primi del '900, il francese e l'inglese si affermarono e imposero come lingue delle elites liberali e delle borghesie urbane più avanzate, creando in qualche caso una grave frattura con aree meno istruite della popolazione, spesso legate a dialetti locali o comunque a lingue diverse. E' ad esempio il caso del Sudafrica, dove l'olandese parlato dai ceti popolari veniva definito con disprezzo "lingua per le cucine" (kombuistaal), del Belgio, dove l'introduzione dell'obbligo scolastico venne inteso come un tentativo di imporre il francese (le élites famminghe lo avevano scelto quale lingua ufficiale) e del Canada, dove gli elettori francofoni delle province del Manitoba (1890-1896)) dell'Ontario (1912) e del Québec si mobilitarono contro i governi liberal-conservatori. Fratture aggravatesi nel momento in cui le fasce più povere ebbero accesso al voto, potendo quindi rivendicare i loro diritti anche in materia linguistica e culturale, e con l'affermarsi del nazionalismo, che individuò nell'elemento linguistico (e in quello religioso) l'architrave del modello di Stato. Come a riguardo spiega Ronza, « In Sudafrica, nel Canada francese e nel Belgio fiammingo, quindi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la difesa dei diritti della lingua territoriale entra a far parte degli obiettivi politici delle forze politiche verso cui si dirge il supporto della Chiesa e dell'elettorato cristiano-confessionale. La ricerca di un compromesso con la classe dirigente liberale, preferito dalle élites fondiarie alla guida di questi partiti fino agli anni Ottanta, conduce ad alcuni accomodamenti temporali, come le leggi sulle scuole confessionali in Canada e quelle che autorizzano l'uso dell'olandese nelle aule parlamentari e giudiziarie nelle province fiamminghe del Belgio (1873-1877) e nella Colonia del Capo (1882-1887) [...] Insieme con la difesa dello status della religione e della protezione degli interessi della piccola proprietà e della classe operaia, la rivendicazione dei diritti e della dignità della "lingua del popolo" diventa quindi una delle bandiere dei movimenti cristiano-popolari. Come il movimento cattolico-sociale belga parlerà fiammingo, il Sudafrica riformato-olandese si legherà all'afrikaans e il cattolicesimo quebecchese identificherà nella difesa del francese il baluardo indispensabile per la sopravvivenza della "civiltà cristiana" nel Nordamerica » .Di nuovo, «il progetto di un'alleanza organica tra lo Stato e la Chiesa si riproporrà ancora, ma su basi diverse, negli anni Venti e Trenta del Novecento. Nel primo dopoguerra, i nuovi movimenti nazionalisti fautori della costruzione di uno "Stato forte", costruito su basi neo-corporative, individuano nella Chiesa, oltre che nella lingua nazionale, l'espressione dello "spirito" di una Nazione ormai pronta per emancipasi dal cosmopolitismo, dal materialismo e dall'individualismo della civiltà borghese. In Belgio e in Canada, questa linea è fatta propria dai nuovi movimenti come Het Vlamsche Front e Verdinaso nelle Fiandre e la Lingue d'action nationale, Jeane Canada e l'Action Libérale nationale in Québec, che nei decenni tra le due guerre raccolgono consenso tra le nuove generazioni e i ceti medi e contribuiscono alle mobilitazioni che portano alla proclamazione della lingua fiamminga come unica lingua ufficiale nelle province settentrionali (1921-1932), all' "olandesizzazione" dell'Università di Gent (1930) e alla campagna contro la coscrizione obbligatoria nel Canada francese (1942). »A differenza di quanto avvenuto in questi importanti paesi occidentali, che ottennero l'indipendenza nello stesso periodo dell'Italia, nel nostro Paese non si verificò mai un conflitto così aperto su base linguistica e religiosa, neanche dopo l'accesso al voto dei ceti meno abbienti ed istruiti. Questo perché, contrariamente ad una certa mitologia a-storica e anti-storica (spesso d'impronta anti-nazionale), in Italia esisteva ed esiste una lingua autoctona e comune, alla quale i vari idiomi locali sono intrinsecamente legati. Allo stesso modo, il cattolicesimo è la religione largamente più diffusa e accettata. Anche sotto il profilo linguistico
L'opinione di Giuseppe Borgioli
IL POSTO A TAVOLA
di Giuseppe Borgioli
La mia famiglia era povera, misera non miserabile, con i miei genitori che tenevano a un certo decoro. Uno dei riti principali della mia famiglia era il posto a tavola. Mio padre era il capotavola che rispecchiava la sua condizione di capofamiglia. Di fronte a lui sedeva mio fratello di molti anni più vecchio di me. Io sedevo di fronte alla mamma che si posizionava in modo da essere sempre disponibile, il più delle volte stava in piedi e pronta a governare la tavola. Ho sempre pensato che la nostra tavola con i posti assegnati ì per una consuetudine che nessuno di noi osava mettere in discussione fosse un piccolo capolavoro di armonia politica e istituzionale. Ad ogni posto corrispondeva un livello espresso o inespresso di autorità. Se qualcuno mi domandasse se nel mio piccolo mondo domestico era più importante il ruolo di mio padre o di mia madre avrei un po’ di esitazione nel rispondere. Non lo so se la costituzione repubblicana, uscita dal compromesso, sia la “migliore del mondo” secondo la vulgata ripetuta in ogni occasione, ma posso assicurare che il modello di convivenza e codecisione attuato nella mia famiglia aveva molto da insegnare ai nostri padri costituenti. Ogni ruolo obbediva a una logica naturale senza prevaricazioni o abusi. Nella mia famiglia si guardava con sospetto al ”gerarchismo” che si attribuiva al peggior fascismo puntualmente reincarnati nella insorgente partitocrazia. Dopo più di 70 anni siamo ancora al punto di partenza. Riconoscere il posto a tavola come galateo istituzionale non scritto ma impresso nel carattere (direi nello stile) della gente, anche dei politici. Fra poco più di un anno e mezzo avremo le elezioni presidenziali che ci hanno abituato ad uno sorta di “caos calmo“ all’interno del sistema politico. Non è più solo questione di uomini o di partiti . Ormai è solo lotta per il potere, che si esercita per bande . Non riusciamo a metterci d’accordo nemmeno su chi ha il compito di sparecchiare le tavola. Sarà divertente (per noi motivo di sofferenza) assistere allo spettacolo di queste elezioni presidenziali. I buffet della politica saranno assaltati dai nuovi “padroni”. Capisco che Matteo Renzi non voglia perdersi l’ occasione e tenti di tenere in vita la legislatura. Il suo protagonismo lo ucciderà. Ma quanti nemici ha questo “regime”: Renzi, Salvini, Di Maio, Conte…..Ritornano di moda i “salvatori della patria”. Povera patria, con questi candidati salvatori non c’è da sperare bene. Rimane il rimpianto di quei posti a tavola che segnavano la regola di una antica compostezza . L’ho capito tardi. Allora da ragazzo non davo importanza a questi dettagli. La vita autentica è fatta di dettagli.
Addio, Ambasciatore
L’Unione Monarchica Italiana abbruna le sue Bandiere salutando il Conte Mario Bondioli Osio, già Ambasciatore d’Italia in Yemen e Qatar, nipote del Gen. Egidio Osio, Vice Governatore di Re Vittorio Emanuele III, stingendosi con affetto alla famiglia.
L'Ambasciatore Mario Bondioli Osio
La Verità di mercoledì 8 luglio 2020
Addio colpa grave nel danno erariale
Impunità per chi butta soldi pubblici
La novità, come ha scritto <La Verità>, potrebbe anche essere anticostituzionale
di SALVATORE SFRECOLA
Se avessimo avuto l’esigenza di cercare una conferma della confusione che regna a Palazzo Chigi e dintorni e della assoluta inadeguatezza di chi decide le regole della Pubblica Amministrazione l’abbiamo trovata nel decreto semplificazioni, se non altro per quanto attiene l’eliminazione della “colpa grave” nella disciplina del danno erariale. Cioè nella responsabilità che incombe sui pubblici amministratori e funzionari i quali abbiano causato un danno finanziario o patrimoniale allo Stato o ad un ente pubblico che, pertanto, sono tenuti a risarcire. Ora la regola del “chi rompe paga”, che ci accompagna dall’infanzia, non varrà più per i pubblici dipendenti che la Corte dei conti non potrà condannare al risarcimento del danno se commesso con “colpa grave”. Risponderanno solo per “dolo”, in pratica solo in caso di illecito penale.
Ma andiamo per ordine. Il Governo ha deciso questa limitazione della responsabilità sulla base dell’opinione, artatamente diffusa in alcuni ambienti amministrativi e politici, che il rischio di incappare nella sanzione risarcitoria dissuada i funzionari pubblici dall’assumere responsabilità. In prativa avrebbero paura di firmare.
Ho spiegato più volte che si tratta di un falso problema che si trasforma in una impunità per incapaci e disonesti. Infatti la colpa grave, come sa bene l’Avvocato Giuseppe Conte, che ha difeso dinanzi alle Sezioni della Corte dei conti, si configura esclusivamente in caso di inescusabile negligenza, marchiana imperizia o irrazionale imprudenza, cioè in una condizione che dovrebbe ritenersi inimmaginabile per funzionari pubblici dotati di adeguata preparazione professionale. Precisa il testo discusso in Consiglio dei ministri che “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. Insomma può essere perseguito esclusivamente il dipendente pubblico che abbia voluto danneggiare l’Erario. Si comprende facilmente che questa è una ipotesi, come si dice, di scuola. In pratica occorre un contestuale illecito penale. Infatti la relazione illustrativa precisa che “il dolo va riferito all’evento dannoso in chiave penalistica”, in conformità all’art. 43 c.p., secondo il quale “Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione… è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
Inoltre, come spiega il comunicato del Consiglio dei ministri, la disciplina derogatoria è eccezionale e temporanea, nel senso che attiene “ai fatti commessi dall’entrata in vigore” del decreto legge e fino al 31 luglio 2021. La limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da “omissione o inerzia del pubblico funzionario”. Insomma, chi opera e fa danni non paga se non c’è dolo, ma “se non fa” risponde per colpa grave. La “logica” è quella di evitare che, per paura della firma, il pubblico dipendente ometta di fare quello che la legge o le direttive amministrative prescrivono.
Alcune considerazioni s’impongono. In primo luogo la natura “temporanea ed eccezionale della norma” non appare giustificata da una situazione eccezionale che ben poteva essere individuata nell’“emergenza sanitaria” dichiarata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 per la durata di sei mesi. Pertanto, non si comprende come non sia stato coperto dalla normativa eccezionale il periodo della gestione pubblica nel corso della quale molti hanno operato in condizioni di evidenti ed obiettive difficoltà, almeno fino alla “fase tre”.
La norma, invece, prende in considerazione un periodo di tempo nel quale sono previste iniziative destinate a favorire la ripresa dell’economia in un contesto di revisione di attribuzioni e di competenze con semplificazioni varie, soprattutto in materia di contratti pubblici. Per cui si ritiene necessario assicurare agli operatori una relativa tranquillità nella gestione di questi procedimenti, sottraendoli al rischio di rispondere dinanzi alla Corte dei conti ove causassero un danno erariale, con colpa grave, cioè con inescusabile negligenza, marchiana imperizia o irrazionale imprudenza. Una enormità!
Diciamola tutta. Forse il Governo è preoccupato per le iniziative di alcune Procure e Sezioni della Corte dei conti, come nel caso della contestata interpretazione della responsabilità per le consulenze dei professori universitari. In questi casi, da sempre, si provvede con una norma di interpretazione autentica. Non si limita il giudice che decide come non piace.
La normativa introdotta, inoltre, appare censurabile sotto il profilo dell’art. 97 della Costituzione, in quanto risultano lesi i principi del buon andamento e dell’imparzialità in conseguenza della riduzione delle garanzie di legalità nel momento in cui si prevede che danni, anche rilevanti, conseguenza di condotte ed omissioni gravemente negligenti rispetto agli obblighi di servizio, siano punibili esclusivamente nella remotissima ipotesi del dolo con “volontà dell’evento dannoso”.
D’ora in avanti, i cittadini che si lamentassero di sprechi nelle pubbliche amministrazioni, di beni e forniture inutili o troppo costose, di lavori su immobili eseguiti non a regola d’arte, che richiedono manutenzioni straordinarie a pochi mesi dall’entrata in esercizio, sanno a chi rivolgersi, al Professore Conte, Avvocato non degli italiani ma dei funzionari incapaci e disonesti.